Il ricorso presentato dal Comune di Cetraro contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stato dichiarato inammissibile. È quanto espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale sull’esecuzione della sentenza del Tar del febbraio del 2010.
In quell’occasione il Tar aveva disposto l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’Asp di Cosenza n.2338 del 14 luglio 2008 nella parte in cui sopprimeva il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Cetraro.
Fra le motivazioni elencate nelle sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale specifica che l’ottemperanza fa riferimento ad una deliberazione “il cui contenuto risulta integralmente superato dalla riorganizzazione delle reti operata con D.P.G.R. n. 18/2010 adottato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal deficit della sanità, mai impugnata dall’originario ricorrente Comune di Cetraro”. La Regione precisa, anche, che “lo ius superveniens ha fatto venire meno i presupposti per poter dar corso al ripristino medesimo, non essendo prevista una tale struttura nell’ambito del provvedimento di riordino delle reti”.
“Giova ribadire – si legge nella sentenza – che non risulta che il detto provvedimento n. 18/2010, potenzialmente lesivo dell’interesse dell’Amministrazione comunale ricorrente, sia stato da quest’ultima impugnato. Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso per ottemperanza, in quanto la chiesta riapertura del reparto di ortopedia presso l’ospedale di Cetraro è preclusa del provvedimento di riordino delle reti ospedaliere assunto dal Presidente della Regione Calabria, quale Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro e il cui corretto esercizio del potere – avvenuto attraverso l’adozione del provvedimento in questione – non risulta contestato”.
C’è da precisare che il Comune aveva sollecitato l’Asp di Cosenza con la nota del 14 giugno 2010, richiamando la sentenza del Tar che aveva disposto l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’Asp di Cosenza n. 2838 del 14 luglio 2008 in cui sopprimeva il reparto di Ortopedia.
Il Comune, “onde ovviare alla gravissima situazione di disagio venutasi a determinare, con grave danno per gli utenti interessati”, aveva chiesto di assegnare all’Asp un termine perentorio di 30 giorni per eseguire la sentenza e di nominare – in caso di ulteriore inadempimento – un commissario ad acta. In sostanza, qualcuno che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, avrebbe potuto dare integrale esecuzione alle ordinanze collegiali, depositare relazioni e, anche in via sostitutiva, per dare esecuzione alla sentenza del Tar. Ma né l’Asp di Cosenza né la Regione Calabria hanno ritenuto di ottemperare a quanto disposto.
Rer maggiori dettagli, eccovi il pdf della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.